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Obblighi PPWR: fabbricante, importatore, distributore e la regola delle microimprese

Chi è fabbricante ai sensi del PPWR, cosa devono verificare importatori e distributori, perché gli obblighi del fabbricante passano al fornitore UE quando il titolare del marchio è una microimpresa e quali esenzioni hanno davvero le piccole aziende. Articoli 15-22 del regolamento (UE) 2025/40.

Autore: myDPP Team

Obblighi PPWR: fabbricante, importatore, distributore e la regola delle microimprese

La maggior parte delle sintesi del PPWR risponde alla domanda «che cosa deve rispettare l’imballaggio». La domanda più costosa è un’altra: chi di noi deve dimostrarlo? Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 e porta con sé un modello di ruoli costruito secondo lo schema del nuovo quadro legislativo: fabbricante, fornitore, importatore, distributore, mandatario, prestatore di servizi di logistica. Ogni ruolo porta il proprio pacchetto di obblighi, e l’attribuzione segue ciò che accade davvero, non ciò che è scritto sulla carta intestata.

Due regole ribaltano l’intuizione. L’importatore o il distributore che mette il proprio marchio su un imballaggio diventa fabbricante e deve tenere il fascicolo di conformità completo. E una microimpresa che fa produrre imballaggi con il proprio nome non è fabbricante: quel ruolo passa al fornitore stabilito nell’Unione. Entrambe le regole decidono chi tiene la documentazione tecnica che poi alimenta anche un passaporto digitale del prodotto.


I punti chiave

  • Il PPWR pone la domanda «chi» due volte, separatamente. La catena della conformità (articoli 15-22) disciplina chi immette sul mercato l’imballaggio conforme e lo documenta. La catena dell’EPR (articoli 44-47) disciplina chi si registra e paga. La stessa azienda può essere obbligata in una catena e non nell’altra.
  • Si diventa fabbricante per tre vie: con la fabbricazione effettiva, facendo produrre l’imballaggio con nome o marchio propri (art. 3, punto 13, lettera a) oppure cambiando marchio o modificando un imballaggio già immesso sul mercato (art. 21).
  • La regola delle microimprese capovolge il quadro. Se il titolare del marchio proprio è una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e il fornitore è stabilito nell’Unione, il fornitore è considerato il fabbricante (art. 3, punto 13, lettera b, art. 15, paragrafo 12, e art. 21, secondo comma). Se il fornitore si trova in un paese terzo, la regola non opera.
  • È uno spostamento, non un’esenzione. L’obbligo non scompare: cambia destinatario. Il PPWR non contiene alcuna esenzione generale per le PMI dagli articoli 15-22.
  • Termini di conservazione: 5 anni per gli imballaggi monouso, 10 anni per quelli riutilizzabili — per la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità (art. 15, par. 3; art. 17, par. 2; art. 18, par. 7) e per l’obbligo di identificazione della catena di cui all’art. 22.
  • Alle richieste delle autorità si risponde entro 10 giorni (art. 15, par. 10; art. 17, par. 2, lettera d; art. 18, par. 8) — in formato elettronico e, su richiesta, anche su carta.
  • I dati del fabbricante possono stare nel codice QR. L’articolo 15, paragrafo 6, consente espressamente di fornire nome, denominazione commerciale o marchio registrati e indirizzo postale tramite un codice QR o un altro supporto dati di cui all’art. 12.
  • Il distributore deve consultare il registro dei produttori. L’articolo 19, paragrafo 2, lettera a, gli impone di verificare prima della messa a disposizione se il produttore soggetto all’EPR è iscritto nel registro di cui all’articolo 44 — e di usare le informazioni del produttore esclusivamente per la verifica della conformità (par. 4).
  • Il mandatario esiste due volte. Quello dell’articolo 17 è un ruolo di conformità. Il «mandatario ai fini della responsabilità estesa del produttore» dell’articolo 45, paragrafo 3, è un ruolo EPR, per Stato membro. Confonderli lascia un buco.
  • Le vere agevolazioni per le microimprese sono in tre punti: formati dell’allegato V (art. 25, par. 4), obiettivi di riutilizzo fino a 1 000 kg all’anno per Stato membro (art. 29, par. 13) e offerta di riutilizzo nell’asporto (art. 33, par. 4).

Due domande «chi» e perché vanno tenute separate

Il PPWR sovrappone due catene di obblighi che usano vocabolari diversi.

La catena della conformità del capo IV chiede: l’imballaggio rispetta i requisiti degli articoli 5-12 e chi lo dimostra? Qui i ruoli si chiamano fabbricante, fornitore, mandatario, importatore, distributore, prestatore di servizi di logistica. L’articolo 3, punto 12, li raggruppa nella nozione di operatore economico. Dall’altra parte c’è l’autorità di vigilanza del mercato.

La catena dell’EPR del capo VIII chiede: chi mette per la prima volta a disposizione l’imballaggio sul territorio di uno Stato membro e ne finanzia quindi la raccolta e il trattamento? La nozione è quella di produttore, definita all’articolo 3, punto 15. Dall’altra parte ci sono l’autorità del registro e l’organismo di responsabilità del produttore.

La differenza non è accademica. Un cartotecnico che vende solo ad aziende è fabbricante nella catena della conformità e deve tenere il fascicolo dell’allegato VII; diventa produttore ai fini EPR solo per i tipi di imballaggio elencati all’articolo 3, punto 15, lettera a. Al contrario, un negozio online che rivende merce di marca già confezionata è distributore con obblighi di verifica nella catena della conformità (art. 19) e può comunque essere produttore nella catena EPR se mette la merce a disposizione per la prima volta sul territorio.

La regola pratica: la catena della conformità segue l’imballaggio, la catena dell’EPR segue il mercato.

Chi è il fabbricante? Tre vie verso lo stesso ruolo

L’articolo 3, punto 13, definisce il fabbricante come qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati. A questo si agganciano due estensioni che in pratica contano più del caso base.

Via 1 — fabbricazione effettiva. Il produttore di imballaggi che li realizza fisicamente.

Via 2 — marchio proprio. Se un soggetto fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o il proprio marchio, quel soggetto è il fabbricante, indipendentemente dal fatto che sull’imballaggio sia visibile un altro marchio. È la regola che copre marchi commerciali, private label e imballaggi secondari con logo.

Via 3 — cambio di marchio o modifica. Articolo 21, primo comma: se un importatore o un distributore immette un imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio oppure modifica un imballaggio già immesso in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante e soggetto agli obblighi dell’articolo 15.

La terza via è regolarmente sottovalutata, perché «modifica» non è definito. Casi rilevanti in pratica: riconfezionare formati grandi in unità di vendita, cambiare la fascetta, applicare etichette o sleeve aggiuntivi, sostituire un imballaggio interno, comporre bundle. La soglia è bassa: basta che la conformità possa essere incisa.

La regola delle microimprese: perché l’obbligo del fabbricante finisce al fornitore

È l’eccezione che il PPWR ha creato deliberatamente per gli operatori più piccoli. Compare con formulazione identica in tre punti: nella definizione (art. 3, punto 13, lettera b), negli obblighi del fabbricante stesso (art. 15, par. 12) e nel caso di cambio di marchio (art. 21, secondo comma).

Il meccanismo in una frase: se il soggetto che fa produrre imballaggi con il proprio nome o marchio è una microimpresa e il soggetto che gli fornisce tali imballaggi è stabilito nell’Unione, il fornitore è considerato il fabbricante.

Devono concorrere tre condizioni:

  1. Microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all’11 febbraio 2025: meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Configurazione a marchio proprio: l’imballaggio o il prodotto imballato è progettato o fabbricato con nome o marchio propri.
  3. Fornitore stabilito nell’Unione. È la condizione più dura.

La conseguenza è scomoda: una microimpresa che acquista l’imballaggio a marchio proprio da un paese terzo resta fabbricante con tutti gli obblighi dell’articolo 15 — valutazione della conformità di cui all’articolo 38, documentazione tecnica dell’allegato VII, dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 39, conservazione, controllo della produzione in serie, misure correttive. L’eccezione non premia la piccola dimensione, ma l’approvvigionamento all’interno del mercato unico.

Per il fornitore UE la lettura è opposta: può finire nel ruolo di fabbricante senza cercarlo, solo perché il suo cliente è una microimpresa. Chi fornisce imballaggi a piccoli clienti con marchio proprio dovrebbe rappresentarlo nell’offerta e nei dati, invece di scoprirlo con la prima lettera di un’autorità.

Un dettaglio sulla portata: nell’articolo 15, paragrafo 12, e nell’articolo 21, secondo comma, lo spostamento vale espressamente «ai fini del presente articolo» e «ai fini dell’articolo 15». Gli obblighi EPR del capo VIII non ne sono toccati.

Che cosa deve il fabbricante: l’articolo 15 nel dettaglio

ParagrafoObbligo
1Immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti degli art. 5-12
2Effettuare o far effettuare la valutazione della conformità dell’art. 38; redigere la documentazione tecnica dell’allegato VII; dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE dell’art. 39
3Conservare documentazione e dichiarazione: 5 anni (monouso), 10 anni (riutilizzabile) dall’immissione sul mercato
4Procedure per la produzione in serie; in caso di modifiche di progettazione, caratteristiche, norme armonizzate o specifiche, nuova valutazione se la conformità potrebbe essere incisa
5Numero di tipo, lotto o serie o altro elemento di identificazione; se dimensione o natura non lo consentono, informazione in un documento di accompagnamento
6Nome, denominazione commerciale o marchio registrati, indirizzo postale e, se disponibile, mezzo elettronico di contatto; anche tramite codice QR o altro supporto dati dell’art. 12 o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo postale deve indicare un unico punto di contatto
7Informazioni chiare, comprensibili e leggibili; non possono sostituire, occultare né essere confuse con le etichettature richieste da altri atti dell’Unione
8In caso di sospetta non conformità: misure correttive immediate (rendere conforme, ritirare o richiamare) e informazione immediata all’autorità di vigilanza del mercato
9Deroga: nessun obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025
10Su richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutte le informazioni e i documenti in una lingua facilmente comprensibile; in formato elettronico e, su richiesta, anche su carta; disponibili entro 10 giorni
11I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli imballaggi da trasporto realizzati su misura per dispositivi e sistemi medici configurabili destinati a contesti industriali e sanitari
12Regola delle microimprese: il fornitore UE è considerato il fabbricante

Due paragrafi meritano attenzione particolare.

Il paragrafo 4 è l’obbligo che si rompe nella quotidianità. Non chiede un documento ma una procedura: chi cambia l’inchiostro, chi l’adesivo, chi la quota di riciclato — e chi decide se questo attiva una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 38? Senza un responsabile nominato, il fascicolo dell’allegato VII invecchia in silenzio.

Il paragrafo 6 è il ponte verso il supporto dati. Il regolamento consente di tenere i dati del fabbricante nel codice QR invece che sull’imballaggio. Chi costruisce il supporto per l’etichettatura dell’articolo 12 può portare nello stesso record i dati identificativi dei paragrafi 5 e 6.

Il fornitore (articolo 16): la leva di cui il fabbricante ha bisogno

L’articolo 16 è breve e quindi facile da trascurare. I fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio devono fornire al fabbricante tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica dell’allegato VII richiesta in forza degli articoli 5-11, in una lingua che il fabbricante comprenda facilmente, su carta o in formato elettronico. Per gli imballaggi sensibili al contatto, la documentazione richiesta dal diritto dell’Unione applicabile fa parte di tale fornitura.

In pratica è la base giuridica per obbligare i fornitori a monte. Una richiesta che citi espressamente l’articolo 16 ed elenchi le prove necessarie per ciascun componente è uno strumento diverso dal chiedere una «lettera di conformità». Il valore probatorio nasce solo quando la dichiarazione fa riferimento al regolamento (UE) 2025/40 e al requisito concreto — lo descrive in dettaglio l’articolo sulla dichiarazione di conformità PPWR.

Mandatario: due ruoli che si confondono

Il PPWR conosce due mandatari indipendenti fra loro. Nominarne uno solo lascia un fianco scoperto, a seconda del caso.

Il mandatario dell’articolo 17 — ruolo di conformità. Il fabbricante può nominarlo con mandato scritto. Il mandato deve consentire almeno di: tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (5 anni monouso, 10 anni riutilizzabile), cooperare con le autorità nei casi di non conformità, fornire su richiesta motivata informazioni e documentazione tecnica in una lingua facilmente comprensibile, mettere a disposizione i documenti entro 10 giorni e risolvere il mandato se il fabbricante agisce in contrasto con i propri obblighi.

Due cose non possono essere delegate: l’obbligo dell’articolo 15, paragrafo 1, di immettere sul mercato solo imballaggi conformi, e la redazione della documentazione tecnica dell’allegato VII. Il mandatario è custode del fascicolo e interlocutore, non titolare dell’obbligo di conformità.

Il mandatario ai fini della responsabilità estesa del produttore dell’articolo 45, paragrafo 3 — ruolo EPR. Qui la nomina è obbligatoria in casi determinati, non facoltativa: un produttore ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere c o d, deve nominare con mandato scritto un mandatario EPR in ogni Stato membro in cui mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati e in cui non è stabilito. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che i produttori di paesi terzi ne nominino uno.

La differenza in una riga: l’articolo 17 è uno per il fascicolo, l’articolo 45, paragrafo 3, è uno per paese per il registro.

L’importatore (articolo 18): quattro punti di controllo in ingresso

«Importatore» è definito in senso stretto (art. 3, punto 17): persona stabilita nell’Unione che immette sul mercato imballaggi provenienti da un paese terzo. Chi acquista all’interno dell’Unione non è importatore ma distributore, con il pacchetto più leggero dell’articolo 19.

Prima dell’immissione sul mercato l’importatore deve assicurarsi di quattro cose (art. 18, par. 2):

  1. Il fabbricante ha effettuato la valutazione della conformità dell’articolo 38 e ha redatto la documentazione tecnica dell’allegato VII per i requisiti degli articoli 5-11.
  2. L’imballaggio è etichettato conformemente all’articolo 12.
  3. All’imballaggio sono allegati i documenti richiesti.
  4. Il fabbricante ha rispettato i requisiti dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6 — elemento di identificazione e dati del fabbricante.

Il dubbio attiva un blocco: l’importatore non può immettere l’imballaggio sul mercato finché non è stato reso conforme. A questo si aggiungono i propri dati sull’imballaggio (par. 3: nome, denominazione commerciale o marchio registrati, indirizzo postale e, se disponibile, mezzo elettronico di contatto; in mancanza di spazio, tramite il supporto dati dell’articolo 12 o in un documento di accompagnamento), condizioni di stoccaggio e trasporto che non compromettano la conformità (par. 5), misure correttive con notifica alle autorità (par. 6), tenere una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità e garantire la disponibilità della documentazione tecnica per 5 o 10 anni (par. 7) e la risposta entro 10 giorni (par. 8).

Il nucleo pratico: l’importatore non deve creare un proprio fascicolo dell’allegato VII, ma deve poter dimostrare che esiste e che vi ha accesso. Un contratto che non regoli quell’accesso è la lacuna più frequente.

Il distributore (articolo 19): verifica del registro e un divieto d’uso

Distributore è, ai sensi dell’articolo 3, punto 18, qualsiasi soggetto della catena di fornitura diverso dal fabbricante e dall’importatore che mette imballaggi a disposizione sul mercato. L’articolo 19, paragrafo 1, richiede innanzitutto di agire con la dovuta diligenza. In concreto, tre verifiche precedono la messa a disposizione:

  1. Il produttore soggetto all’EPR è iscritto nel registro dei produttori di cui all’articolo 44.
  2. L’imballaggio è etichettato conformemente all’articolo 12.
  3. Fabbricante e importatore hanno rispettato rispettivamente l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 18, paragrafo 3.

Il punto 1 è nuovo in questa chiarezza: il PPWR rende la registrazione dell’anello precedente oggetto di controllo del distributore. L’articolo 44, paragrafo 13, richiede che l’elenco dei produttori registrati sia facilmente accessibile, pubblico e gratuito, quindi la verifica è congegnata come esigibile. Per marketplace e distributori più grandi, è qui che l’onboarding dei fornitori diventa un obbligo di conformità.

Notevole il paragrafo 4: le informazioni divulgate dal produttore possono essere utilizzate dal distributore esclusivamente per verificare la conformità. L’uso commerciale è espressamente vietato. Chi alimenta con dati dei fornitori le decisioni di assortimento o di private label dovrebbe conoscere quel confine.

Prestatori di servizi di logistica e mercati online

L’articolo 20 è l’obbligo più breve del regolamento: i prestatori di servizi di logistica devono garantire che le condizioni di magazzinaggio, movimentazione, imballaggio, indirizzamento e spedizione non compromettano la conformità dell’imballaggio ai requisiti degli articoli 5-12. Stoccaggio a temperatura controllata, riconfezionamento in cartoni di spedizione propri, applicazione di etichette di trasporto: qui nasce il contatto con il caso di cambio di marchio e modifica dell’articolo 21.

Sul lato EPR il regolamento affronta il problema del free riding. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori devono ottenere due elementi prima di consentire l’uso dei propri servizi: i dati di registrazione dell’articolo 44 nello Stato membro del consumatore, con il numero di registrazione, e un’autocertificazione del produttore attestante il rispetto in quello Stato dei requisiti EPR. Ai sensi del paragrafo 6 la piattaforma deve compiere ogni ragionevole sforzo per valutare se tali informazioni sono complete e attendibili; il paragrafo 5 consente agli Stati membri di prevedere la riconciliazione automatizzata con il registro nazionale. Ai sensi del paragrafo 7 i produttori devono fornire le stesse informazioni ai propri prestatori di servizi di logistica.

Articolo 22: dimostrare la catena in entrambe le direzioni

L’articolo 22 obbliga tutti gli operatori economici a indicare alla vigilanza del mercato, su richiesta, chi li ha forniti di imballaggi o prodotti imballati e a chi li hanno forniti. La capacità di fornire l’informazione sul lato acquisti deve durare 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabile) dalla rispettiva fornitura.

È un obbligo sui dati, non sui documenti, e raggiunge anche operatori altrimenti poco esposti al PPWR. Chi gestisce gli imballaggi in un ERP senza riferimento di lotto non potrà rispettarlo quando servirà. Il collegamento con l’elemento di identificazione dell’articolo 15, paragrafo 5, è evidente: tipo, lotto o serie è la chiave che rende attribuibili i rapporti di fornitura.

Produttore, registro e il termine ancora aperto

Il lato EPR pende dalla nozione di produttore dell’articolo 3, punto 15. Comprende fabbricanti, importatori e distributori in quattro configurazioni alternative: due per operatori stabiliti in uno Stato membro che vi mettono a disposizione per la prima volta (lettera a per imballaggi da trasporto, di servizio e della produzione primaria; lettera b per gli altri prodotti imballati) e due per la vendita transfrontaliera diretta a utilizzatori finali in un altro Stato membro (lettere c e d). Proprio le lettere c e d attivano l’obbligo di nominare il mandatario EPR dell’articolo 45, paragrafo 3.

L’articolo 44 impone la registrazione in ogni Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta o disimballa prodotti imballati senza essere utilizzatore finale. Due cifre dell’articolo appartengono a qualsiasi pianificazione: l’autorità concede la registrazione e il numero di registro entro un massimo di dodici settimane dal momento in cui sono state fornite tutte le informazioni richieste (par. 11, lettera b), e le modifiche vanno notificate senza indebito ritardo (par. 12). Il paragrafo 4 ne trae la conseguenza: senza registrazione non si può mettere a disposizione per la prima volta.

Una data resta aperta. Il formato armonizzato per la registrazione e la comunicazione è un atto di esecuzione dell’articolo 44, paragrafo 14, che la Commissione avrebbe dovuto adottare entro il 12 febbraio 2026; gli Stati membri hanno poi 18 mesi per adeguare i registri nazionali. Quell’atto non è ancora stato pubblicato. In pratica: l’obbligo di registrazione esiste, ma continua a passare per i registri e i formati nazionali esistenti — in Germania attraverso LUCID. Chi attende un modulo unico dell’UE attende nel posto sbagliato.

Quali agevolazioni hanno davvero le microimprese

Il PPWR menziona le microimprese in sette punti, quattro dei quali in considerando e definizioni. Sostanzialmente restano tre agevolazioni, oltre allo spostamento di ruolo descritto sopra.

Articolo 25, paragrafo 4 — formati dell’allegato V. In deroga al divieto di determinati formati monouso, gli Stati membri possono consentire alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi di cui al punto 3 dell’allegato V, ove sia dimostrato che il passaggio non è tecnicamente fattibile. È una facoltà dello Stato membro, non un diritto diretto.

Articolo 29, paragrafo 13 — obiettivi di riutilizzo. Gli operatori economici sono esentati dagli obiettivi di riutilizzo per un anno civile se in quell’anno hanno messo a disposizione non più di 1 000 kg di imballaggi sul territorio di uno Stato membro e rientrano nella definizione di microimpresa. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Articolo 33, paragrafo 4 — offerta di riutilizzo nell’asporto. I distributori finali sono esentati dall’obbligo di offrire anche in imballaggi riutilizzabili bevande fredde e calde e cibi pronti se sono microimprese.

E ora la controprova, quella che nelle consulenze vale di più: non esiste alcuna esenzione per microimprese o PMI dagli articoli 5-12, dalla valutazione della conformità dell’articolo 38, dalla dichiarazione di conformità dell’articolo 39, dai termini di conservazione, dall’etichettatura dell’articolo 12, dalla registrazione EPR dell’articolo 44 né dall’obbligo informativo dell’articolo 22. Essere piccoli non esenta: al più cambia il destinatario dell’obbligo.

Dove gli obblighi per ruolo incontrano il passaporto digitale del prodotto

Tre punti di contatto sono abbastanza concreti per sostenere oggi decisioni di architettura.

Il supporto dati è lo stesso. L’articolo 15, paragrafo 6, consente i dati del fabbricante nel codice QR dell’articolo 12; l’articolo 18, paragrafo 3, consente lo stesso per quelli dell’importatore. Chi costruisce il supporto per l’etichettatura PPWR lo sta costruendo anche per l’identificazione degli operatori.

L’identità dell’operatore è contenuto obbligatorio anche nel passaporto. Il regolamento sull’ecodesign richiede che i prodotti dotati di passaporto indichino l’operatore economico responsabile. Modellare bene una volta i ruoli PPWR — quale persona giuridica è fabbricante, importatore, produttore per quale codice articolo e in quale mercato — risponde alla stessa domanda dei requisiti ESPR.

La tracciabilità dell’articolo 22 è un modello di dati, non un documento. Cinque o dieci anni di rapporti di fornitura per ogni lotto di imballaggio non sopravvivono in una cartella condivisa. Quel legame tra identificatore, lotto e operatore è esattamente ciò che un modello di dati del passaporto già porta.

Cinque passi per chiarire il proprio ruolo

1. Determinare i ruoli per codice articolo e mercato, non per azienda

La stessa azienda può essere fabbricante per l’articolo A (marchio proprio), importatore per l’articolo B (acquisto in paese terzo) e solo distributore per l’articolo C. Costruite una matrice: codice articolo × mercato di destinazione × ruolo nella catena della conformità × ruolo nella catena EPR.

2. Cercare attivamente marchi propri e modifiche

Passate l’assortimento al setaccio dell’articolo 21: dove compare il vostro marchio sull’imballaggio? Dove riconfezionate, componete bundle, cambiate fascette o sovraetichettate? Ogni riscontro significa obblighi del fabbricante dell’articolo 15 — oppure, per le microimprese con fornitore UE, uno spostamento documentato su quel fornitore.

3. Verificare e documentare lo status di microimpresa

Numero di dipendenti e fatturato o totale di bilancio secondo la raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all’11 febbraio 2025, comprese le regole su imprese collegate e associate. Chi invoca lo spostamento deve inoltre dimostrare che il fornitore è stabilito nell’Unione. Entrambe le cose vanno nel fascicolo, non nella memoria.

4. Ancorare per contratto i diritti di accesso e informazione

Come importatore: accesso alla documentazione tecnica per 5 o 10 anni, con tempi di risposta compatibili con i 10 giorni. Come fabbricante con fornitori a monte: l’obbligo informativo dell’articolo 16, con riferimento espresso al regolamento (UE) 2025/40. Come distributore: il numero di registro del produttore come campo di onboarding.

5. Nominare i mandatari separatamente

Verificate i due ruoli uno per uno: ci serve un mandatario dell’articolo 17 (facoltativo, fascicolo di conformità)? E dobbiamo nominare un mandatario EPR dell’articolo 45, paragrafo 3, in uno Stato membro in cui non siamo stabiliti (obbligatorio nei casi dell’articolo 3, punto 15, lettere c e d)? Un mandato non copre mai entrambi.

Domande frequenti

Come microimpresa siamo esentati dagli obblighi PPWR?

No. Il regolamento non contiene alcuna esenzione generale per le microimprese. In una configurazione specifica sposta il ruolo di fabbricante sul fornitore: quando fate produrre imballaggi a marchio proprio e il fornitore è stabilito nell’Unione (art. 15, par. 12, e art. 21, secondo comma). Oltre a questo ci sono tre agevolazioni puntuali: formati dell’allegato V (art. 25, par. 4), obiettivi di riutilizzo fino a 1 000 kg all’anno per Stato membro (art. 29, par. 13) e offerta di riutilizzo nell’asporto (art. 33, par. 4). Etichettatura, registrazione EPR e obblighi informativi restano.

Compriamo merce già confezionata nell’UE e la rivendiamo. Che cosa ci spetta?

Siete distributori ai sensi dell’articolo 19, finché non cambiate marchio né modificate l’imballaggio. Prima della messa a disposizione va verificato: l’iscrizione del produttore nel registro dell’articolo 44, l’etichettatura dell’articolo 12 e i dati del fabbricante o dell’importatore ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, o dell’articolo 18, paragrafo 3. Si aggiungono le condizioni di stoccaggio e trasporto, le misure correttive in caso di sospetta non conformità e l’obbligo informativo dell’articolo 22. Nel momento in cui il vostro marchio appare sull’imballaggio, diventate fabbricanti.

Un’etichetta aggiuntiva ci rende fabbricanti?

Può. L’articolo 21 guarda al fatto che la modifica possa incidere sulla conformità ai requisiti del regolamento. Un’etichetta di trasporto su un cartone collettivo di norma no; uno sleeve che copre informazioni obbligatorie dell’articolo 12, o un’etichetta aggiuntiva che altera la composizione materiale dell’unità di imballaggio, sì. Quella valutazione va documentata, non presunta.

Ci serve un mandatario nell’UE?

Sono due domande distinte. Il mandatario dell’articolo 17 è facoltativo e utile quando il fabbricante non può tenere lui stesso il fascicolo disponibile nell’Unione. Il mandatario ai fini della responsabilità estesa del produttore dell’articolo 45, paragrafo 3, è obbligatorio per i produttori dell’articolo 3, punto 15, lettere c e d, in ogni Stato membro in cui mettono a disposizione per la prima volta e non sono stabiliti; gli Stati membri possono richiederlo inoltre ai produttori di paesi terzi.

Con quale rapidità dobbiamo rispondere a una richiesta dell’autorità?

Il regolamento indica due termini. Le informazioni e i documenti che dimostrano la conformità vanno messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 15, par. 10, per i fabbricanti; art. 17, par. 2, lettera d, per i mandatari; art. 18, par. 8, per gli importatori). In caso di sospetta non conformità l’autorità di vigilanza del mercato va informata immediatamente (art. 15, par. 8; art. 18, par. 6; art. 19, par. 5). Dieci giorni sono stretti se il fascicolo è presso un fornitore in un paese terzo.

La regola delle microimprese vale anche per la registrazione EPR?

No. L’articolo 15, paragrafo 12, e l’articolo 21, secondo comma, spostano il ruolo di fabbricante espressamente solo «ai fini del presente articolo» e «ai fini dell’articolo 15». Chi è produttore ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lo resta, con registrazione ai sensi dell’articolo 44 e obblighi EPR ai sensi dell’articolo 45, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

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Fonti