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PPWR articolo 5: limiti PFAS e metalli pesanti negli imballaggi

Dal 12 agosto 2026 valgono tre obblighi sulle sostanze negli imballaggi: minimizzare le sostanze preoccupanti, restare sotto 100 mg/kg per quattro metalli pesanti e rispettare i limiti PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Che cosa si applica, come si misura e cosa deve stare nella documentazione tecnica.

Autore: myDPP Team

PPWR articolo 5: limiti PFAS e metalli pesanti negli imballaggi

La maggior parte dei requisiti del regolamento imballaggi (UE) 2025/40 morde nel 2028, nel 2030 o nel 2035. L’articolo 5 no. Si applica per intero dal 12 agosto 2026: senza periodo transitorio, senza atto di esecuzione ancora atteso e senza soglia che esoneri le imprese più piccole. Chi immette oggi un imballaggio sul mercato deve poter dimostrare oggi che rispetta i requisiti sulle sostanze.

È un obbligo regolarmente sottovalutato, perché dall’esterno l’articolo 5 sembra poca cosa: un dovere di minimizzazione, un limite di metalli pesanti ereditato dalla vecchia direttiva e una regola sui PFAS per gli imballaggi alimentari. In realtà è l’articolo che per la prima volta lega l’imballaggio al diritto chimico, ed è il motivo per cui i dati sulle sostanze dei vostri fornitori diventano improvvisamente un documento da conservare. Quegli stessi dati sono il nucleo di ogni passaporto digitale di prodotto.


I punti chiave

  • L’articolo 5 si applica integralmente dal 12 agosto 2026. Non esiste un periodo di smaltimento delle scorte già prodotte né un’esenzione per le microimprese. La regola dei tre anni sulle scorte riguarda l’etichettatura dell’articolo 12, non i requisiti sulle sostanze.
  • Tre obblighi in un articolo: minimizzare le sostanze preoccupanti in tutti gli imballaggi (par. 1); la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg in tutti gli imballaggi (par. 4); i limiti PFAS valgono solo per gli imballaggi a contatto con alimenti (par. 5).
  • La regola sui PFAS non è un divieto ma una serie di limiti di concentrazione: 25 ppb per ogni singolo PFAS, 250 ppb per la somma (entrambi con analisi mirata, PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione) e 50 ppm per i PFAS compresi quelli polimerici.
  • Copre allo stesso modo i PFAS aggiunti intenzionalmente e quelli presenti in modo non intenzionale. La Commissione non pubblicherà un elenco dei PFAS interessati con numeri CAS: vale la definizione strutturale dell’articolo 5, paragrafo 5.
  • Oltre 50 mg/kg di fluoro totale scatta un obbligo lungo la catena di fornitura. Il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle ai sensi del REACH deve, su richiesta, dimostrare quale quota di fluoro sia riconducibile a PFAS e quale no.
  • I limiti si riferiscono all’unità di imballaggio nel suo complesso, inclusi inchiostri, vernici, rivestimenti, colle, adesivi e materiale riciclato. Un rapporto di prova sul solo substrato non regge la dichiarazione.
  • Due vecchie deroghe restano in vigore: quella per il vetro della decisione 2001/171/CE e quella per casse e pallet di plastica in circuiti chiusi della decisione 2009/292/CE. Entrambe richiedono che nessun metallo pesante sia stato introdotto intenzionalmente.
  • La norma EN 13428:2004 non regge più. Il suo allegato C dal 12 agosto 2026 non crea più presunzione di conformità per i requisiti sulle sostanze.
  • La prova appartiene alla documentazione tecnica dell’allegato VII (art. 5, par. 6), la stessa su cui poggia la dichiarazione di conformità PPWR.

Tre obblighi in un solo articolo

L’articolo 5 è intitolato «Requisiti per le sostanze presenti negli imballaggi» e riunisce tre regole di portata diversa. Confonderle porta a provare troppo oppure a mancare ciò che conta.

Paragrafo 1 — minimizzazione, tutti gli imballaggi. L’imballaggio deve essere fabbricato in modo che la presenza e la concentrazione di sostanze preoccupanti come costituenti del materiale o di qualsiasi componente siano ridotte al minimo. Il testo include espressamente le emissioni e gli esiti della gestione dei rifiuti — materie prime secondarie, ceneri, materiale destinato allo smaltimento finale — e l’impatto ambientale delle microplastiche. Non c’è alcun numero: minimizzare è un obbligo di condotta, non un valore limite.

Paragrafo 4 — metalli pesanti, tutti gli imballaggi. La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg, a prescindere da materiale, formato e destinazione.

Paragrafo 5 — PFAS, solo imballaggi a contatto con alimenti. Dal 12 agosto 2026 un imballaggio a contatto con alimenti non può essere immesso sul mercato se contiene PFAS in concentrazione pari o superiore ai tre valori limite.

Gli altri paragrafi regolano il meccanismo: il 2 obbliga la Commissione a monitorare e a riferire, il 3 dà agli Stati membri un diritto di richiesta, il 6 rinvia alla documentazione tecnica, il 7 e l’8 riguardano gli atti delegati, il 9 fissa una valutazione.

Che cos’è una «sostanza preoccupante» — e perché non esiste un elenco

Il PPWR non definisce il concetto: lo prende dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, articolo 2, punto 27. Il punto decisivo è che i criteri non sono cumulativi. Ne basta uno.

Una sostanza è preoccupante se:

  • soddisfa i criteri dell’articolo 57 del REACH ed è identificata ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1 — l’elenco delle sostanze candidate SVHC,
  • è classificata nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento CLP in determinate classi di pericolo: cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana o per l’ambiente, PBT/vPvB, PMT/vPvM, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, pericolo per l’ambiente acquatico o per lo strato di ozono, tossicità specifica per organi bersaglio,
  • è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, oppure
  • incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali in cui è presente.

Il quarto criterio è quello inconsueto. Una sostanza può essere tossicologicamente irrilevante e rientrarvi comunque, perché disturba un flusso di selezione o di riciclo. Che cosa vi rientri esattamente non è ancora definito: la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche lo stanno accertando con uno studio in corso.

Un elenco ufficiale delle sostanze preoccupanti negli imballaggi non esiste, e la Commissione afferma esplicitamente che non c’è un numero definito. In pratica i fabbricanti lavorano sulle fonti disponibili: l’elenco delle candidate SVHC dell’ECHA, l’allegato VI del CLP e gli allegati del regolamento sugli inquinanti organici persistenti. Chi già predispone notifiche SCIP ha parte del lavoro alle spalle.

Il limite di 100 mg/kg per quattro metalli pesanti

Il valore non è nuovo. Viene dall’articolo 11 della direttiva imballaggi 94/62/CE ed è passato nel PPWR immutato — deliberatamente, come dice il considerando 25: le restrizioni esistenti vanno mantenute per ragioni di coerenza.

Tre dettagli decidono se una prova ha valore.

È una somma, non un valore singolo. Si misura la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Quattro risultati da 30 mg/kg ciascuno superano il limite, anche se nessun numero preso a sé appare allarmante.

È cromo esavalente, non cromo totale. Un’analisi del cromo totale non risponde alla domanda della norma: restituisce un valore gonfiato e un rapporto che non prova nulla.

Il limite si riferisce all’imballaggio o al componente di imballaggio. Inchiostri, vernici, rivestimenti, adesivi ed etichette sono componenti. I pigmenti sono la fonte classica di superamento: gialli e rossi al cromato, pigmenti al cadmio nelle plastiche, stabilizzanti al piombo storici trasportati dal riciclato.

Il limite si applica «fatte salve» le restrizioni dell’allegato XVII del REACH e, ove pertinenti, le norme sui materiali a contatto con alimenti. Dove queste sono più severe, prevale la più severa.

Le due deroghe sopravvissute

Sotto la vecchia direttiva sono state adottate due decisioni della Commissione che fissano le condizioni di deroga al limite di 100 mg/kg. Entrambe continuano ad applicarsi con il PPWR: lo dice il considerando 26 e la Commissione lo ha confermato.

Decisione 2001/171/CE — imballaggi in vetro. Il vetro può superare il limite quando il superamento deriva dall’aggiunta di vetro riciclato. Il rottame porta con sé metalli pesanti da materiale storico in circolo, tecnicamente non filtrabili. La condizione: nessun piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente può essere stato introdotto intenzionalmente durante la fabbricazione, e va documentato.

Decisione 2009/292/CE — casse e pallet di plastica. Una deroga distinta copre casse e pallet in circuiti di prodotto chiusi e controllati, anch’essa subordinata all’assenza di introduzione intenzionale e legata a obblighi di marcatura e comunicazione.

Il margine della Commissione per modificarle è stretto. In base al paragrafo 7 può modificare la somma con atto delegato soltanto per abbassarla, mai per innalzarla. In base al paragrafo 8 può stabilire le condizioni in cui la somma non si applica ai materiali riciclati o ai circuiti chiusi e controllati, ma tali atti delegati possono soltanto modificare le deroghe già stabilite nelle decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE. La Commissione non ha il potere di rinviare la data di applicazione delle restrizioni sui metalli pesanti.

PFAS negli imballaggi alimentari: tre limiti, non un divieto

La formula «divieto di PFAS» è imprecisa. Il PPWR non vieta i PFAS: fissa concentrazioni massime. Dal 12 agosto 2026 un imballaggio a contatto con alimenti non può essere immesso sul mercato se raggiunge o supera uno di questi valori:

Valore limiteRiferito aMisura
25 ppb (25 µg/kg)ogni singolo PFASanalisi mirata, PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione
250 ppb (250 µg/kg)la somma dei PFASsomma delle analisi mirate, se del caso previa degradazione dei precursori, PFAS polimerici esclusi
50 ppm (50 mg/kg)PFAS compresi quelli polimericisi veda il percorso del fluoro totale più sotto

Quattro punti che le sintesi perdono regolarmente:

La regola non distingue tra aggiunta intenzionale e presenza non intenzionale. Non aver mai usato PFAS non rende conformi in automatico: conta anche la contaminazione da riciclato, coadiuvanti di processo o impianti. Detto questo, le analisi preliminari di laboratorio della Commissione su imballaggi selezionati indicano che in pratica superano i limiti soprattutto gli imballaggi con PFAS aggiunti deliberatamente.

Un elenco di sostanze non ci sarà. La Commissione ha deciso di non pubblicare un elenco con numeri CAS. Vale la definizione strutturale dell’articolo 5, paragrafo 5: è PFAS qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilenico (-CF2-) completamente fluorurato, senza H, Cl, Br o I legati, con una limitata eccezione per determinati elementi strutturali. È la definizione ampia allineata all’OCSE, non un breve elenco di sostanze problematiche note.

La regola è sussidiaria. La sua formulazione esclude i casi in cui l’immissione sul mercato con tale concentrazione di PFAS sia già vietata da un altro atto dell’Unione. Dove il REACH o il diritto sul contatto alimentare arriva più lontano, vale quel divieto.

La regola è sotto revisione. Entro il 12 agosto 2030 la Commissione deve valutare se modificare o abrogare il paragrafo 5 per evitare sovrapposizioni con restrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004, del REACH o del regolamento sugli inquinanti organici persistenti. Fino ad allora si applica immutato.

Come si misura: il percorso del fluoro totale

Un metodo di prova armonizzato a livello UE per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti non esiste ancora. La Commissione lavora con Stati membri, industria e laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali a contatto con alimenti a un protocollo condiviso; nel frattempo la vigilanza del mercato si affida al percorso che il regolamento stesso suggerisce.

La sequenza abituale ha tre passaggi:

  1. Screening del fluoro totale, di norma per combustione con cromatografia ionica. Sotto 50 mg/kg la questione si chiude quasi sempre: aritmeticamente non può esistere un contenuto di PFAS oltre i limiti.
  2. Separazione tra fluoro organico e inorganico. Oltre la soglia occorre chiarire se il fluoro provenga davvero da composti organici. I fluoruri inorganici, per esempio da cariche o pigmenti, non sono PFAS.
  3. Analisi mirata. Solo ora si quantificano i singoli PFAS e la loro somma: il passaggio che risponde ai valori di 25 ppb e 250 ppb.

Al primo passaggio il regolamento collega un obbligo che agisce nella catena di fornitura. Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle ai sensi dell’articolo 3, punti 9, 11 e 13, del REACH deve fornire su richiesta la prova di quanta parte del fluoro sia attribuibile a PFAS e quanta a sostanze diverse, affinché il fabbricante o l’importatore dell’imballaggio possa redigere la documentazione tecnica dell’allegato VII. È questa la leva per coinvolgere i fornitori a monte.

Per i metalli pesanti la situazione è più semplice: mineralizzazione e analisi elementare, con una determinazione separata del cromo(VI). I metodi sono consolidati.

A cosa si riferiscono i limiti: l’unità di imballaggio

L’errore di lettura più diffuso non riguarda il numero ma il punto di riferimento. La Commissione ha risposto senza ambiguità: i limiti si applicano all’unità di imballaggio nel suo complesso, inclusi inchiostri, vernici, colle e adesivi associati immessi sul mercato dal fabbricante.

Ne discende una conseguenza scomoda per gli acquisti. Un rapporto di prova del fornitore di cartone sul cartoncino grezzo non attesta la conformità dell’astuccio finito. Mancano: inchiostro, vernice, film di accoppiamento, film finestra, adesivo, colla a caldo, etichetta, striscia di apertura. Nelle carte patinate per contatto con i grassi — carta da forno, carta per hamburger, sacchetti per popcorn, pirottini — il rischio PFAS sta esattamente nel rivestimento.

In pratica la valutazione parte dalla distinta dell’imballaggio, non dal materiale principale. Ogni strato e ogni componente richiede o una dichiarazione del fornitore che rinvii davvero ai requisiti del PPWR, o una prova propria. Gli obblighi dei fornitori sono nell’articolo 16: devono fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico.

La trappola: la EN 13428 non regge più

Chi ha documentato la conformità dei propri imballaggi negli ultimi anni si è quasi certamente appoggiato alla norma armonizzata EN 13428:2004. Il suo allegato C tratta la minimizzazione delle sostanze pericolose e sotto la vecchia direttiva creava una presunzione di conformità.

Dal 12 agosto 2026 non lo fa più. La motivazione della Commissione: la norma si concentra sulle sostanze pericolose nelle emissioni e nello smaltimento, mentre l’articolo 5 abbraccia l’intero ciclo di vita e lega espressamente il requisito a riutilizzo, riciclaggio e sicurezza chimica. L’ambito di pericolo ampliato — SVHC del REACH, classi di pericolo CLP, effetti sul riciclo — non è rispecchiato nella norma.

Portare avanti un vecchio fascicolo di conformità senza verificare questo punto significa tenere una documentazione che formalmente poggia su una presunzione ormai inesistente. È il difetto silenzioso più probabile nei fascicoli di imballaggio esistenti.

Che cosa l’articolo 5 non disciplina

L’articolo 5 non è un codice chimico completo per gli imballaggi. Accanto ad esso restano quattro binari che il PPWR non sostituisce.

REACH, allegato XVII. Le restrizioni sulle sostanze negli articoli valgono immutate e il paragrafo 4 le richiama espressamente come prevalenti. Una restrizione ampia e trasversale sui PFAS è negoziata separatamente nella procedura REACH, indipendentemente dalla regola del PPWR.

Diritto sul contatto alimentare. Il regolamento (CE) n. 1935/2004 e i suoi atti di esecuzione, come il regolamento (UE) n. 10/2011 sulle materie plastiche, restano determinanti. La Commissione chiarisce che i limiti PFAS del PPWR non saranno trasposti in quegli atti verticali.

Bisfenolo A. Per il BPA vale uno strumento proprio: il regolamento (UE) 2024/3190, in vigore dal 20 gennaio 2025, con un periodo transitorio generale di 18 mesi e termini più lunghi per determinati imballaggi rivestiti. Il BPA non rientra nell’articolo 5, paragrafo 5: se unite i due temi in un unico piano di prove, tenete i termini ben distinti.

Inquinanti organici persistenti e SCIP. Il regolamento (UE) 2019/1021 si applica autonomamente e le notifiche SVHC alla banca dati SCIP derivano dalla direttiva quadro sui rifiuti. Entrambi generano fabbisogni di dati che si sovrappongono all’articolo 5 senza coincidervi.

Le date scritte nell’articolo 5

DataChe cosa accade
31 dicembre 2025Termine per gli Stati membri per trasmettere alla Commissione e all’ECHA informazioni su sostanze che incidono negativamente su riutilizzo o riciclaggio (par. 2)
12 agosto 2026L’articolo 5 diventa pienamente applicabile: obbligo di minimizzazione, 100 mg/kg, limiti PFAS. Da questa data l’allegato C della EN 13428 non crea più presunzione di conformità
31 dicembre 2026Relazione della Commissione, assistita dall’ECHA, sulle sostanze preoccupanti negli imballaggi; base per possibili misure di follow-up (par. 2)
12 agosto 2030Valutazione se la regola sui PFAS vada modificata o abrogata per sovrapposizioni con REACH, inquinanti organici persistenti o diritto sul contatto alimentare (par. 5)
12 agosto 2033Valutazione se l’articolo 5 e i criteri di progettazione per il riciclaggio abbiano contribuito a sufficienza alla minimizzazione (par. 9)

Una regola speciale riguarda gli imballaggi riutilizzabili: l’obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare imballaggi non conformi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025. Chi gestisce un parco di imballaggi a rendere dovrebbe poter documentare la data di immissione sul mercato dei propri asset.

La relazione del 31 dicembre 2026 è la data da tenere d’occhio. Può indicare sostanze che verranno poi regolate tramite restrizioni REACH ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, o tramite i criteri di progettazione per il riciclaggio dell’articolo 6, paragrafo 4, del PPWR. È lì — non nell’articolo 5 stesso — che nasceranno i prossimi limiti concreti.

Dal valore limite al modello dati

L’articolo 5, paragrafo 6, dice in una frase dove tutto questo va a finire: la conformità ai paragrafi 4 e 5 va dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII. La prova non è quindi un rapporto di laboratorio in un raccoglitore, ma parte dello stesso fascicolo su cui poggia la dichiarazione di conformità dell’articolo 39 e dell’allegato VIII.

Che cosa quel fascicolo debba contenere si ricava dalla struttura:

  • Una distinta base dell’unità di imballaggio con tutti i materiali e componenti, inclusi inchiostri, vernici, adesivi ed etichette.
  • Una prova per componente: dichiarazione del fornitore con rinvio al regolamento (UE) 2025/40 oppure rapporto di prova proprio, con data, metodo e limite di quantificazione.
  • Il ragionamento che trasforma quelle prove singole in un’affermazione sull’intera unità. I soli rapporti di prova non coprono questo passaggio.
  • Per gli imballaggi a contatto con alimenti, in più, il risultato del fluoro totale e, oltre 50 mg/kg, l’attribuzione del fluoro ottenuta dalla catena di fornitura.
  • Per l’obbligo di minimizzazione, una valutazione tracciabile di quali sostanze preoccupanti siano state individuate e quali misure di riduzione siano state adottate o esaminate.

È esattamente qui che il PPWR incontra il passaporto digitale di prodotto. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile impone ai prodotti dotati di passaporto di dichiarare le informazioni sulle sostanze preoccupanti — e usa la stessa definizione del PPWR. Se i dati sulle sostanze dell’imballaggio vanno comunque raccolti in forma strutturata, conviene collocarli nel modello dati che alimenterà poi il passaporto, e non in un fascicolo di imballaggio a parte. I requisiti ESPR e l’articolo 5 chiedono in sostanza la stessa informazione.

Prepararsi in cinque passi

1. Dividete il portafoglio per contatto con alimenti

Due pile: imballaggi a contatto con alimenti e tutto il resto. La prima richiede prove sui metalli pesanti e sui PFAS; la seconda solo sui metalli pesanti più la valutazione di minimizzazione. Carte patinate, barriere antigrasso e supporti da forno stanno in cima alla prima pila.

2. Costruite distinte base, non nomi di materiale

Per ogni unità di imballaggio registrate tutti i componenti: substrato, rivestimento, inchiostro, vernice, adesivo, etichetta, chiusura, finestra. Senza questo non si può formulare un’affermazione di conformità che colpisca il punto di riferimento del regolamento.

3. Vincolate i fornitori per iscritto

Richieste con rinvio esplicito al regolamento (UE) 2025/40, articolo 5 e articolo 16, con termine di risposta. Chiedete rapporti di prova, non sintesi, e per il contatto alimentare chiedete esplicitamente i valori di fluoro totale. Inserite l’obbligo informativo oltre 50 mg/kg nei nuovi contratti quadro.

4. Provate su base di rischio

Non ogni codice articolo richiede laboratorio proprio. Il raggruppamento sensato segue la ricetta materiale identica: stesso cartone, stesso inchiostro, stessa vernice, stesso adesivo. Priorità alle barriere antigrasso rivestite, alle stampe fortemente pigmentate, al riciclato di origine incerta e agli imballaggi importati privi di dati affidabili di filiera.

5. Portate le prove nella documentazione tecnica

Non in un raccoglitore, ma nel fascicolo dell’allegato VII che alimenta anche la dichiarazione di conformità PPWR. Stabilite chi aggiorna quel fascicolo quando un fornitore cambia una ricetta: è il punto in cui i fascicoli di imballaggio invecchiano male nella pratica.

Domande frequenti

L’articolo 5 vale per imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026?

Ciò che conta è l’immissione sul mercato, non la produzione. L’imballaggio immesso prima di quella data non è toccato; chi lo immette dopo deve soddisfare i requisiti. Per i requisiti sulle sostanze non esiste un periodo di smaltimento paragonabile alla regola dei tre anni per l’etichettatura dell’articolo 12, paragrafo 12. Per gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025 decade l’obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare.

Dobbiamo far analizzare in laboratorio ogni imballaggio?

No. Il regolamento chiede una prova nella documentazione tecnica, non un’analisi per codice articolo. Dichiarazioni di fornitore solide e con chiaro rinvio ai requisiti possono reggere, così come valutazioni per gruppi di imballaggi di costruzione identica. Le prove di laboratorio servono dove la catena di fornitura non offre dati affidabili o il rischio è elevato.

Che cosa conta come imballaggio a contatto con alimenti?

Il PPWR non definisce il termine separatamente; vale la sistematica del diritto sui materiali a contatto con alimenti, ossia l’imballaggio destinato a venire a contatto con alimenti o per il quale ci si possa ragionevolmente attendere che ciò avvenga. L’imballaggio primario rientra. Un cartone esterno che non tocca l’alimento e i cui costituenti non possono migrare di norma no: il confine va motivato caso per caso e la motivazione appartiene alla documentazione.

Il nostro imballaggio è privo di PFAS se non li abbiamo mai usati?

Non automaticamente. La regola coglie allo stesso modo i PFAS aggiunti e quelli presenti in modo non intenzionale, e le vie di contaminazione tipiche sono riciclato, coadiuvanti di processo e impianti. I lavori disponibili indicano però che i superamenti si verificano soprattutto con impiego deliberato. Uno screening del fluoro totale è il modo più economico per documentare quell’assunto.

Chi risponde se un fornitore dà dati falsi?

Verso la vigilanza del mercato risponde il fabbricante che immette l’imballaggio sul mercato o sotto il cui nome o marchio è commercializzato: è lui a redigere la documentazione tecnica e a firmare la dichiarazione di conformità. Dati falsi del fornitore possono fondare azioni civili, ma non liberano dall’obbligo di diritto pubblico. Per questo tutelare contrattualmente gli obblighi informativi dell’articolo 16 non è un formalismo.

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Fonti