GPSR (UE 2023/988): il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e il DPP
Cosa richiede il GPSR (Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, Regolamento (UE) 2023/988) dal 13 dicembre 2024: il requisito di sicurezza, la tracciabilità, un operatore economico responsabile nell'UE, gli obblighi dei mercati online, e dove i suoi dati coincidono con il passaporto digitale del prodotto.
GPSR (UE 2023/988): il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e il DPP
Il GPSR è la norma dell’UE che decide quali prodotti di consumo possono entrare nel mercato dell’UE — e quali dati di identificazione e contatto un prodotto deve recare per restare tracciabile. Si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la vecchia direttiva sulla sicurezza dei prodotti del 2001. A differenza di una regola di etichettatura, non impone un marchio specifico, ma una catena di responsabilità ininterrotta: senza un prodotto sicuro e tracciabile, non c’è accesso al mercato.
Questo articolo spiega cosa richiede il GPSR, in cosa si distingue dalla marcatura CE, quali nuovi obblighi crea per la vendita online e i mercati elettronici e dove i suoi dati coincidono con il passaporto digitale del prodotto nel quadro dell’ESPR.
I punti chiave
- Il GPSR (“General Product Safety Regulation”, Regolamento (UE) 2023/988) si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
- Copre tutti i prodotti di consumo non alimentari e agisce come rete di sicurezza: per i prodotti soggetti a normativa settoriale dell’UE, si applica solo agli aspetti di sicurezza che quelle regole non coprono.
- Obblighi chiave: un requisito generale di sicurezza, la tracciabilità (numero di tipo/lotto/serie più i dati del fabbricante e dell’importatore), l’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica, e avvertenze in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore.
- Un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico responsabile stabilito nell’UE — decisivo per le importazioni e la vendita online da paesi terzi.
- Nuovi obblighi per i mercati online (registrazione sul Portale Safety Gate, punto di contatto, procedure di segnalazione e azione) e una procedura armonizzata di richiamo che dà al consumatore il diritto a riparazione, sostituzione o rimborso.
- myDPP non effettua valutazioni di sicurezza, non è l’operatore economico responsabile e non dispone richiami. myDPP archivia, versiona e comunica i dati verificati di prodotto e di tracciabilità.
Che cos’è il GPSR?
GPSR sta per General Product Safety Regulation — il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (Regolamento (UE) 2023/988). È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 maggio 2023, è entrato in vigore il 12 giugno 2023 e si applica dal 13 dicembre 2024. In tale data sono state abrogate la vecchia direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) e la direttiva sui prodotti che imitano gli alimenti (87/357/CEE).
Passare da una direttiva a un regolamento è più di una formalità: un regolamento si applica in modo diretto e uniforme in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale. Il GPSR modernizza le regole soprattutto per il commercio online, per i prodotti provenienti da fuori dell’UE e per i rischi delle nuove tecnologie.
A quali prodotti si applica il GPSR?
Il GPSR copre i prodotti di consumo non alimentari — nuovi, usati, riparati o ricondizionati — messi a disposizione sul mercato dell’UE. Funziona come una rete di sicurezza: per i prodotti già coperti dalla legislazione settoriale di armonizzazione dell’UE (giocattoli, apparecchiature elettriche, macchine e così via), si applicano per prime quelle regole speciali; il GPSR interviene solo per gli aspetti e i rischi di sicurezza che esse non affrontano.
Sono esclusi, tra gli altri, i medicinali, gli alimenti e i mangimi, le piante e gli animali vivi, i prodotti fitosanitari e le antichità. Per tutto il resto nell’ambito del consumo che non abbia un regime di sicurezza proprio, il GPSR è la norma di riferimento.
Gli obblighi principali
Il GPSR distribuisce gli obblighi tra fabbricanti, importatori e distributori. Per le aziende di prodotto contano soprattutto questi:
- Requisito generale di sicurezza — possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri; la valutazione della sicurezza deve tenere conto anche dei nuovi rischi (connettività, cibersicurezza con implicazioni per la sicurezza, funzioni di apprendimento ed effetto degli aggiornamenti software).
- Tracciabilità — ogni prodotto reca un numero di tipo, lotto o serie (o un altro elemento di identificazione) oltre al nome, al marchio registrato e all’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante; gli importatori aggiungono i propri dati.
- Analisi interna dei rischi e documentazione tecnica — prima dell’immissione sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi dei rischi e redigono una documentazione tecnica che descriva il prodotto e le sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; va conservata per dieci anni.
- Avvertenze e informazioni di sicurezza — avvertenze e istruzioni chiare in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro interessato.
- Misure correttive — in presenza di un prodotto non sicuro, azione immediata e informazione alle autorità e ai consumatori.
L’operatore economico responsabile nell’UE
Una delle novità più rilevanti: un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile di una serie di compiti di conformità (un fabbricante dell’UE, un importatore, un mandatario o un prestatore di servizi di logistica). Il suo nome e i suoi dati di contatto devono accompagnare il prodotto.
In pratica ciò colma la lacuna della vendita diretta da paesi terzi: senza un responsabile raggiungibile nell’UE, un prodotto non può essere offerto. Per marchi, importatori e venditori online, l’identità di questo operatore diventa un dato di prodotto obbligatorio — esattamente il tipo di informazione che un passaporto del prodotto già reca.
Vendita online, mercati elettronici e richiami
Il GPSR modernizza in modo netto le regole del commercio digitale:
- Vendita a distanza — un’offerta online deve mostrare chiaramente, prima dell’acquisto, i dati del fabbricante o del responsabile, l’identificazione del prodotto ed eventuali avvertenze.
- Mercati online — devono registrarsi sul Portale Safety Gate, designare un punto di contatto unico, agire sulle segnalazioni relative a prodotti pericolosi entro brevi termini e mantenere procedure interne di “segnalazione e azione”.
- Richiami e notifiche — esiste un avviso di richiamo armonizzato; il consumatore ha diritto a un rimedio (riparazione, sostituzione o rimborso). Gli incidenti gravi causati da un prodotto vanno notificati tramite il Safety Business Gateway; dal GPSR il sistema di allerta rapido si chiama Safety Gate (già RAPEX).
GPSR e marcatura CE — non sono la stessa cosa
Il GPSR non introduce una marcatura CE. La marcatura CE si applica a gruppi di prodotti armonizzati che hanno propri atti giuridici dell’UE (macchine, giocattoli, prodotti elettrici, apparecchiature radio, dispositivi medici e altro). Il GPSR è la norma per tutto ciò che non ha un regime settoriale di questo tipo — e integra le regole armonizzate laddove queste lascino scoperto un rischio di sicurezza.
In breve: un prodotto con marcatura CE segue prima la sua legge settoriale; un prodotto senza regime proprio segue il GPSR. Entrambi condividono la stessa logica di tracciabilità e di responsabilità chiara.
Cronologia in sintesi
| Data | Tappa |
|---|---|
| 23 maggio 2023 | Regolamento (UE) 2023/988 pubblicato nella Gazzetta ufficiale |
| 12 giugno 2023 | Entrata in vigore |
| 13 dicembre 2024 | Applicazione — Direttiva 2001/95/CE abrogata, GPSR in vigore |
Il GPSR e il passaporto digitale del prodotto
Il GPSR e il DPP sono strumenti diversi. Il GPSR è un regime di sicurezza; il DPP è un supporto di dati di prodotto nel quadro dell’ESPR. Il GPSR non impone un DPP. Ma i suoi obblighi di tracciabilità e informazione si basano sugli stessi dati di identità che un DPP già contiene:
- Identificazione del prodotto (numero di tipo, lotto, serie) → lo stesso identificatore univoco tramite cui si accede a un DPP.
- Dati del fabbricante e del responsabile → i dati dell’operatore economico che un DPP reca come campo obbligatorio.
- Avvertenze e informazioni d’uso e di sicurezza → contenuti che possono essere resi accessibili tramite lo stesso codice QR o GS1 Digital Link.
Il codice QR che apre un DPP è quindi anche un punto di accesso naturale alle informazioni rilevanti per il GPSR: scansionando il prodotto si vede chi c’è dietro, come usarlo in sicurezza e — in caso di richiamo — il suo stato. Se questi dati vengono strutturati una sola volta, a livello di prodotto e leggibili dalla macchina, servono sia al contenuto obbligatorio del DPP sia agli obiettivi di tracciabilità del GPSR.
Una precisazione importante: il DPP non sostituisce la conformità al GPSR. Non rende sicuro un prodotto e non sostituisce un’analisi dei rischi. E, per essere chiari sul ruolo di myDPP: myDPP non effettua valutazioni di sicurezza, non è l’operatore economico responsabile nell’UE, non dispone richiami e non notifica al Safety Business Gateway. Questi compiti spettano ai fabbricanti, agli importatori e agli operatori responsabili designati. myDPP archivia, versiona e comunica i dati verificati di prodotto e di tracciabilità — identità del prodotto, dati del responsabile, avvertenze, riferimenti alla documentazione — affinché i fatti viaggino con il prodotto nel suo passaporto.
Cosa dovrebbero fare le aziende ora
1. Rivedere il portafoglio prodotti
Per ogni prodotto di consumo, stabilire se è regolato dalla legislazione settoriale (con CE) o dal GPSR — e quali aspetti di sicurezza il GPSR può coprire in aggiunta.
2. Garantire la tracciabilità
Verificare che ogni prodotto rechi un numero di tipo, lotto o serie oltre ai dati completi del fabbricante e, se del caso, dell’importatore.
3. Designare l’operatore responsabile nell’UE
Assicurarsi che ogni prodotto disponga di un operatore economico stabilito nell’UE e indicarne in modo visibile i dati di contatto.
4. Preparare l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica
Documentare l’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica e conservarle per dieci anni.
5. Usare un’unica fonte di dati di prodotto
Gestire i dati di identificazione, dell’operatore responsabile e di sicurezza da un’unica fonte strutturata, così che gli stessi dati siano riutilizzati negli annunci di vendita a distanza, sul prodotto e in un futuro DPP.
Domande frequenti (FAQ)
Da quando si applica il GPSR?
Dal 13 dicembre 2024. In tale data è stata abrogata la vecchia Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e il Regolamento (UE) 2023/988 è diventato direttamente applicabile.
A quali prodotti si applica il GPSR?
Ai prodotti di consumo non alimentari privi di un regime di sicurezza settoriale proprio. Per i prodotti armonizzati (ad esempio quelli con marcatura CE) si applica in aggiunta agli aspetti di sicurezza che le regole speciali non coprono.
Un prodotto soggetto al GPSR necessita della marcatura CE?
No. Il GPSR non introduce una marcatura CE. Il CE si applica a gruppi di prodotti armonizzati con propri atti giuridici; il GPSR è proprio la norma per i prodotti al di fuori di tali gruppi.
Che cos’è l’operatore economico responsabile?
Un operatore stabilito nell’UE (fabbricante dell’UE, importatore, mandatario o prestatore di servizi di logistica) senza il quale un prodotto non può essere immesso sul mercato. I suoi dati di contatto devono accompagnare il prodotto.
Un DPP sostituisce gli obblighi del GPSR?
No. Un DPP non rende sicuro un prodotto e non sostituisce né l’analisi dei rischi né l’operatore responsabile. Può però recare gli stessi dati di identità, dell’operatore responsabile e di sicurezza e renderli accessibili tramite un codice QR.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) — EUR-Lex
- Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti — EUR-Lex
- Commissione europea — Safety Gate e sicurezza dei prodotti